LEGGE FINANZIARIA 2008 |
STRALCIO DELLE NORME IN MATERIA DI CASA E
FISCALITA’ IMMOBILIARE
ICI ICI E CONTRIBUENTE
SEPARATO
DETRAZIONI INQUILINO 11. All'articolo 13 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:?a) al comma
5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le
seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»; ESENZIONE IMPOSTA 15. Al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:?a) all'articolo 12 sono
apportate le seguenti modificazioni:?1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:?«1-bis.
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta
un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti
dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la
detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;?2) al comma 2, le
parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-
bis»;?3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la
detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta
lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di
erogazione del predetto ammontare»;?4) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:?«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al
netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;?b)
all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:?«6-bis. Ai fini del
presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis». DETRAZIONE 36% PER
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DETRAZIONE 55%
RISPARMIO INERGETICO IMPOSTA DI REGISTRO
RIDOTTA 1% INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI IMMOBILI STRUMENTALI ALIQUOTA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO CORRISPETTIVO DI
CESSIONE RIFORMA CATASTO CANONI DI LOCAZIONE
ENTI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONI DI STIMA AL
DEMANIO CESSIONE GRATUITA AREE AUMENTO VOLUMETRIA
PREMIALE VOLTURA E AGGIORNAMENTO
CATASTALI DECENTRAMENTO FUNZIONI
CATASTALI ESTENSIONE
APPLICABILITA’ DETRAZIONE DEL 55% PERMESSO DI COSTRUIRE E
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ACCISE E COMBUSTIBILI
DA RISCALDAMENTO VALORIZZAZIONE BENI
IMMOBILI DELLO STATO RAZIONALIZZAZIONE E USO
DEGLI IMMOBILI CENTRI STORICI CONTRASTO ALL’EVASIONE CATASTO: PASSAGGIO
PERSONALE DA AGENZIA DEL TERRITORIO A COMUNI PROVENTI DA CONCESSIONI
EDILIZIE TRAFERIMENTO DI ALLOGGI
AI COMUNI INDENNITA’ DI ESPROPRIO |
CONSUMI ENERTICI E FONTI
RINNOVABILI
141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a
far data dal 1o gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini
dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto
7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel
mercato del gas naturale.?
142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da:
«iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia
elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare
del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».?
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è
incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime
modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo
di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.?
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza nominale
media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo
1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia
elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale
media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in
alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del
produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda
della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un
periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente
in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al
termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime
modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al
presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.?
146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi
al 2012».?
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della
quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal
Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione
netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione
vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla
differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione
in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione
dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di
riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti
energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione
ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.?
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della
copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti
rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa
dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati
verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per
assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari
al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno
precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il
31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite
le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali
decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
inoltre:?a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a
157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli
impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non
superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;?b) sono
stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui
all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;?c) sono
stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la
tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini
dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e
2;?d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto
compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 151. Il prolungamento del
periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4,
lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli
impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1o aprile
1999 fino al 31 dicembre 2007.?152. La produzione di energia elettrica da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai
commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.?153.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:?a) le modalità di
erogazione delle tariffe di cui al comma 145;?b) le modalità con le quali le
risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il
ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito
della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 150. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali
decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:?a)
sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente
meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché
le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti
alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore
a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;?b) sono stabiliti i
criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X
alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;?c) sono stabilite le
modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione
di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la
rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei
coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;?d) sono aggiornate le
direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli
aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui
all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in
esercizio dopo il 1o aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.?
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha
diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che
i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale
o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.?
153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:?a) le modalità di
erogazione delle tariffe di cui al comma 145;?b) le modalità con le quali le
risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il
ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito
della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
154. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono abrogati:?a) il comma 6 dell'articolo
20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;?b) il comma 383 e il primo
periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei
certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi
diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi
certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh,
di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.?
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di
cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in
misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere
concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del
termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le
attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.?
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono
soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.?
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:
«Tabella A?(Articolo 12)
Fonte Soglie
1. Eolica 60 kW
2. Solare fotovoltaica 20 kW
3. Idraulica 100 kW
4. Biomasse 200 kW
5. Gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
».
FONDO PER IL RISPARMIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto,
a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al
finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione
dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare
riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione
delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di
misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per
sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione
stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata
la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche
inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla
classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce,
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi
e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al
presente comma.
166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli
adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la
connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti
alimentati da fonti rinnovabili.?
167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento
dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per
raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il
2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.?
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di
promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi
finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e
adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento
dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.?
169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi
da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le
misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti,
i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.?
170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto
previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni
ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il
Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore
inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli
ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.?
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle
iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti
energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
?172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri
Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle
attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le
fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013.?173. Nell'ambito delle
disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo
decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali
sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.?174. L'autorizzazione di cui al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti
responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione
nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla
ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico
svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli
impianti. 172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico
o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese
e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per
le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013.?
173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo
6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.?174.
L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, per la costituzionee l'esercizio degli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai
sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle
caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il
complesso degli impianti.
UFFICIO PREZZI
201. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende
noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e
verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati
ai consumatori finali.?
202. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 201 può essere
disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le
modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in
forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.?
203. Ai fini del comma 202, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può
disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
la convenzione tipo e le procedure standard.
GARANTE PER LA
SORVEGLIANZA DEI PREZZI
204. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle
informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 201, all'ISTAT, ai
competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e
telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete,
nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume
il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».?
205. Il Garante di cui al comma 204 è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra
i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale
per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i
compiti di cui ai commi da 201 a 208 senza compenso e mantenendo le proprie
funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.?
206. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi,
rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 201 a 208, al Ministro
dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di
segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.?
207. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in
ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei
dati personali.?
208. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 201 a 208 le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
PROSECUZIONE INTERVENTI
ERP L. 296/2006
264. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50
milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare
con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo
1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate
dal Ministero delle infrastrutture.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
288. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del
certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla
presentazione della certificazione energetica dell'edificio.
RESIDENZE DI INTERESSE
GENERALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE
291. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione
di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze
d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni
ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di
locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.?
292. Le residenze di cui al comma 291 costituiscono servizio economico di interesse
generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di
alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.?
293. Per i fini previsti dai commi 291 e 292 è istituito, a decorrere dall'anno
2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.?
ICI E CONTRATTI
CONCORDATI
294. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale
prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota,
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino
all'esenzione dall'imposta.
FONDO DEMOLIZIONE OPERE
ABUSIVE
347. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del
territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in
difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli
oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2008.
CLASS ACTION (AZIONE
RISARCITORIA COLLETTIVA)
452. Le disposizioni di cui ai commi da 452 a 456 istituiscono e disciplinano
l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo
strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai
princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di
tutela.?
453. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:?«Art. 140-bis. - (Azione
collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo
139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono
legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa
l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle
somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti
giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i
diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.?2. Sono legittimati ad
agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente
rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti
che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono
comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione
collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello,
fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai
sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o
utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione
collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione
collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi
dell'articolo 2945 del codice civile.?3. Alla prima udienza il tribunale, sentite
le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia
sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte
di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata
inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto
di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse
collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il
giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul
medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.
Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto
l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione
proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.?4. Se accoglie
la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma
da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno
aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile
allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a
ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione
della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto
sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria.
La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce
titolo esecutivo.?5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi
del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno
aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei
consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non
intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.?6. Se l'impresa non
comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata
accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa,
il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce
un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da
corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito
all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai
soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato
dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente
del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni
superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal
presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli
consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e
dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione
non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40del
citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».
454. Le disposizioni di cui ai commi da 452 a 456 diventano efficaci decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.?
455. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il
numero 7) è aggiunto il seguente:?«7-bis) nelle cause di cui all'articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
456. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni, la rubrica del titolo II della parte V è
sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».
RICONTRATTAZIONE MUTUI
457. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato
finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della
circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le
relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le
entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta
dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:?a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di
mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122»;?b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire
la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere,
mediante scrittura privata anche non autenticata»;?c) all'articolo 8, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:?«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1
comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni
stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o
altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli
accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi»;?d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di
cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;?e) all'articolo
13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le
seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli
cambiari,»;?f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono
sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».
458. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come
sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in
conseguenza di».
CARTA DELLA QUALITA’ DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
468. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle
relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti
locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:?a) previsione
dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei
servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali
interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle
prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le
modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di
ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o
parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;?b) consultazione
obbligatoria delle associazioni dei consumatori;?c) previsione che sia
periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza
cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni
singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;?d)
previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della
qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o
dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di
ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia
ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;?e) istituzione
di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia
conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno
dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;?f) previsione che le attività
di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei
soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per
l'intera durata del contratto stesso.
FONDO MUTUI ACQUISTO
PRIMA CASA
482. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.?
FACOLTA’ DI SOSPENSIONE
PAGAMENTO RATE MUTUI
483. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la
sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del
contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle
garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della
sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende
secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto,
salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.?
484. La sospensione prevista dal comma 483 non può essere richiesta dopo che
sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.?
485. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo
istituito dal comma 482, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi
della facoltà prevista dal comma 483, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo.?
486. Per conseguire il beneficio di cui al comma 483, il mutuatario deve
dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal
comma 487, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del
mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma
485.?
487. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di
attuazione del Fondo di cui ai commi da 482 a 486.
INVESTIMENTI ENTI
PREVIDENZIALI
495. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento,
gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili.?
496. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri
vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni
giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di
cui al comma 495. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere
per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di
valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento
immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
INVESTIMENTI ENTI PREVIDENZIALI
IN FONDI IMMOBILIARI
497. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli
investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le
partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali
in materia, nonché del comma 495, non costituiscono disponibilità depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite
del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito
con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.?
SUPERAMENTO DEL LIMITE
DEL 7%
498. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della
compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 495, può essere autorizzato il
superamento del limite di cui al medesimo comma 495.?
499. A decorrere dal 1o gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da
precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
ZONE FRANCHE
568. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora
situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto
medesimo».?569. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è sostituito dal seguente:?«340. Al fine di contrastare i fenomeni di
esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e
culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di
cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a
30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».
571. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
sostituito dal seguente:?«342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla
definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione
e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri
socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340.
Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del
finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340.
L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea».
CONTENIMENTO SPESE
602. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:?a)
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell'automazione d'ufficio;?b) delle autovetture di servizio, attraverso
il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto,
anche cumulativo;?c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali.
603. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 602 sono altresì indicate le
misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze.?
604. Qualora gli interventi di cui al comma 602 implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.?
605. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente.
?606. I piani triennali di cui al comma 602 sono resi pubblici con le modalità
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato
decreto legislativo n. 82 del 2005.?
RICOGNIZIONE IMMOBILI
607. Le amministrazioni di cui al comma 602, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare,
sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla
adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 602 provvedono a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:?a) i
beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali,
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla
cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli
stessi di diritti in favore di terzi;?b) i beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a
qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e
determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
SPESE MANUTENZIONE
IMMOBILI PUBBLICI
626. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono
superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal
2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto
limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi
di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è
ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono
conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori
a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.?
627. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 626
devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo,
anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte
corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di
base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.?
VALORE IMMOBILI PUBBLICI
628. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a
determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le
amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 626 e a renderlo pubblico
anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia
stessa.?
629. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma
626 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze.?630. I commi da 626 a 629 non si applicano agli immobili trasferiti
ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. 626. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a
decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di
esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in
locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima
dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del
presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento
netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno
2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.?627. Le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui al comma 626 devono essere effettuate
esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova
istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di
conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle
predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.?628. L'Agenzia del demanio
entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili
a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del
comma 626 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina
del sito web dell'Agenzia stessa.?629. Il Ministro competente può richiedere
una deroga ai limiti di cui al comma 626 al Ministro dell'economia e delle
finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.?
630. I commi da 626 a 629 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi
immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.
PROGRAMMA ALLOGGI DIFESA
635. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al
nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio
obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di
semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un
programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di
alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto
1978, n. 497.?
636. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 635, il
Ministero della difesa:?a) procede all'individuazione di tre categorie di
alloggi di servizio:?1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di
tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;?2) alloggi da assegnare per una
durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e
abitative;?3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto
mediante riscatto;?b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto
o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da
alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di
mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del
Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia,
con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto
del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i
componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla
concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle
unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a
quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo
9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore
all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti
degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla
data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;?c)
può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la
Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici
dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti
dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale,
necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b),
sostituiti da apposita dichiarazione;?d) può procedere alla concessione di
lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le
modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di
cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini
istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori
rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la
destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in
attuazione del programma di cui dai commi da 635 a 639 fino al termine della concessione,
con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni
normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di
concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.
637. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione
del programma infrastrutturale di cui al comma 635, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è
sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.?638. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma
635, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso
dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei
canoni e degli oneri accessori.
638. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 635, sono
sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di
servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli
oneri accessori.?
639. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle
procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle
disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
ARTICOLO 3
………………
Commi……………
MISURE SULL’8 E 5 PER
1000
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.
?4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di
euro».?
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque
per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi
prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel
limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente,
alle seguenti finalità:?a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via
esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;b) finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e dell'università;?c) finanziamento agli enti della
ricerca sanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.?7.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro
dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto
delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non
rendicontate ai sensi del comma 6.?8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno
2009.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro
dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto
delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non
rendicontate ai sensi del comma 6.
?8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
?9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo
finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale
dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007,
sono stanziati 500 mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.?
10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole «parti sociali» sono aggiunte le seguenti parole: «e alla copertura
degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del
cinque per mille relative all'anno finanziario 2006 e 2007».?
11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi il Ministero
della solidarietà sociale può stipulare apposite convezioni con un
intermediario finanziario.